Spunti di legislazione
Questa pagina non pretende di elencare le leggi italiane in materia; vi sono siti di riferimento già dedicati a questo scopo. Intendiamo piuttosto fornire qualche risposta su determinati argomenti di interesse per la pratica sportiva, sulla base di domande specificatamente posteci dai Soci.
- Come sono inquadrate le Guardie Giurate? Sono Soci sportivi? Possono fare attività sportiva?
- I minori possono richiedere un Porto d'Armi? Possono iscriversi ad un TSN? Possono sparare a fuoco?
- Qual è la posizione degli obiettori di coscienza rispetto alla pratica del Tiro a Segno?
Come sono inquadrate le Guardie Giurate? Sono Soci sportivi? Possono fare attività sportiva?
Le iscrizioni al TSN in generale sono suddivise in tre macrocategorie: "O", cioè "Obbligati", nel senso che hanno necessità di essere iscritti, ad esempio per poter frequentare la parte pratica del corso per conseguire il Diploma di Idoneità al Maneggio delle Armi; "A", cioè "Armati", nel senso che sono iscritti per svolgere le attività di allenamento previste dalla legge per particolari categorie; e "V", cioè "Volontari", nel senso che pur non avendo alcun obbligo decidono di fare attività sportiva presso il Tiro a Segno.
Le Guardie Particolari Giurate (GPG) sono iscritte in qualità di "Armati". L'iscrizione in genere (ma non sempre) è pagata dall'Istituto di Guardianaggio, ha durata annuale (ad anno solare), e copre l'attività di allenamento obbligatoria per questa categoria di lavoratori (prove di tiro con cadenza al massimo quadrimestrale, esame di tiro certificato alla terza prova di ogni ciclo annuale). I costi di ogni allenamento e dell'esame sono fatturati all'Istituto di Guardianaggio, se convenzionato col TSN. L'iscrizione in qualità di "Armati" è necessaria per consentire, in particolare, l'esame di tiro, che deve essere seguito e certificato dagli Istruttori.
Conseguentemente, la risposta è negativa: le GPG non possono fare attività sportiva, perlomeno con la sola iscrizione come "Armati". Tuttavia ogni GPG regolarmente iscritta per l'anno solare può richiedere una seconda iscrizione come "Volontario", pagando una piccola quota di adeguamento. Con questa seconda iscrizione la GPG acquisisce tutti i diritti del Socio Volontario, e quindi può venire a sparare quando desidera. Normalmente questo è fatto con la propria arma, ma è possibile il noleggio di un'arma del Poligono. Ovviamente, anche in caso di Istituti di Guardianaggio convenzionati, l'eventuale noleggio di un'arma, la cessione delle cartucce, e la linea di tiro, non verranno fatturati all'Istituto da cui la GPG dipende, ma dovranno essere pagati in proprio.
I minori possono richiedere un Porto d'Armi? Possono iscriversi ad un TSN? Possono sparare a fuoco?
Per quanto riguarda il Porto d'Armi, no. In nessun caso i minori di anni 18, in Italia, possono ottenere un Porto d'Armi. Di conseguenza presso i TSN non è neanche loro consentito frequentare il corso per il Diploma di Idoneità al Maneggio delle Armi (DIMA), che è uno dei documenti necessari per richiedere il Porto d'Armi. Non potendo avere un Porto d'Armi, i minori non possono neanche logicamente detenere un'arma. Anzi, in effetti il semplice atto di "consegnare" ad un minore un'arma da fuoco configura la violazione dell'art. 20 bis della legge 110/75.
Per quanto riguarda il tiro ad aria compressa, l'iscrizione al TSN è consentita a partire dai 10 anni. La UITS inquadra questi tiratori in differenti categorie: "Giovanissimi" (tra il primo giorno in cui compiono il decimo anno di età alla fine dell'anno in cui compiono l'undicesimo), "Allievi" (tra il primo giorno in cui compiono il dodicesimo anno di età e la fine dell'anno in cui compiono il tredicesimo), "Ragazzi" (tra il primo giorno in cui compiono il quattordicesimo anno di età e la fine dell'anno in cui compiono il quindicesimo), e "Juniores" (tra il primo giorno in cui compiono il sedicesimo anno di età e la fine dell'anno in cui compiono il ventunesimo; ovvio il riferimento a quando la maggiore età era raggiunta a 21 anni). Le armi utilizzate sono comunque quelle a bassa energia (sotto i 7,5 Joule), e l'utilizzo avviene sempre obbligatoriamente sotto la continua supervisione di un Istruttore qualificato. E' necessario il consenso scritto dei genitori, o di chi comunque detenga la patria potestà. I TSN sono affiliati al CONI, e sul territorio nazionale vengono regolarmente organizzate gare di tiro.
Per quanto riguarda il tiro a fuoco, la situazione è più complicata. Presso il TSN è possibile, per i soli Tiratori Juniores e cioè a partire dai 16 anni, sparare con armi da fuoco, ma solo con armi di specifici modelli e di piccolo calibro; le armi vengono affidate temporaneamente al minore per l'allenamento. Anche in questo caso è necessaria l'ininterrotta supervisione di un Istruttore qualificato, ed anche in questo caso è necessario il consenso scritto dei genitori.
La distinzione tra "consegna" dell'arma ed "affido temporaneo" è fondamentale a termini di legge, ed è presente in una circolare del Ministero dell'Interno, che risponde ad un quesito dell'UITS sulla "Possibilità dell'utilizzo di armi da fuoco da parte dei minorenni" nell'ambito della disciplina sportiva del Tiro Accademico (Quesito del 16 aprile 2008, n.557/PAS.50.105/E/08). La circolare ministeriale ritiene che "purché il giovane sia costantemente seguito sulla linea di tiro da un istruttore federale con specifica preparazione finalizzata all'allenamento dei tiratori juniores, si deve ritenere che l'arma non sia a questi "consegnata", ma semplicemente affidata in via temporanea dall'istruttore, che ne rimane responsabile per tutta la durata della sessione di tiro e che, sostanzialmente, ne mantiene il possesso". La circolare prosegue citando la "Convenzione dei diritti del fanciullo" e il Protocollo delle Nazioni Unite del 6 settembre 2000, ratificato in Italia con la legge 46 dell'11 marzo 2002, e limita sia i modelli sia i calibri effettivamente utilizzabili per la pratica sportiva, "al fine di dare piena ed incondizionata tutela ai principi posti a protezione dei minori, e che impongono l'adozione di misure tendenti ad escludere in modo assoluto che i medesimi possano essere addestrati all'uso militare (o di polizia) delle armi".
Va ricordato che i Tiro a Segno Nazionali hanno per legge (art. 2 del RDL 16 dicembre 1935, numero 2430) tra i propri compiti quello dell' "allenamento e perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro", e che nello Statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno (ufficialmente approvato dal Ministero della Difesa il 31 maggio 2001) "è prevista espressamente la possibilità di tesserare i maggiori degli anni 14 per l'esercizio di discipline sportive con armi da fuoco".
In conclusione: i minori non possono richiedere un Porto d'Armi, né frequentare il corso per il conseguimento del DIMA; l'iscrizione ed il tiro ad aria compressa sono consentiti a partire dai 10 anni, ed il tiro a fuoco dai 16, ma con stringenti limitazioni sui modelli e sui calibri, solo con la presenza costante di un Istruttore qualificato, e solo con un permesso scritto dei genitori. Oltre alle leggi nazionali devono inoltre essere rispettate le norme sportive dettate dal CONI, essendo i TSN affiliato a questo Ente.
Qual è la posizione degli obiettori di coscienza rispetto alla pratica del Tiro a Segno? Possono sparare a fuoco? Possono richiedere un Porto d'Armi?
In breve: sì, gli obiettori di coscienza possono iscriversi ad un TSN, possono sparare con armi da fuoco, e possono anche richiedere il Porto d'Armi, ma solo quello ad uso sportivo. L'unica limitazione imponibile a questa categoria di cittadini è riconducibile a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2006: "è da individuarsi inequivocabilmente ed esclusivamente nella destinazione [delle armi] e degli esplosivi a fini civili". Tale principio è stato pienamente implementato dal Governo Italiano con un Decreto del febbraio 2023. Non è necessaria, come invece ancora oggi si legge su alcuni siti, la rinuncia allo status di Obiettore di coscienza.
Più in dettaglio: per "Obiettori di coscienza" si devono intendere esclusivamente i cittadini che hanno svolto Servizio Sostitutivo Civile al posto del Servizio Militare in base alla legge 772/1972, poi totalmente abrogata e sostituita dalla legge 230/1998.
Poiché la leva militare obbligatoria è cessata, in Italia, nel 2004 (legge 336/2004, con effetto dal 1/1/2005), il problema non si pone per chi è entrato nella maggiore età dopo questa data. Qualsiasi "servizio civile" possiate aver prestato dopo questa data non c'entra assolutamente nulla con le leggi 772/1972 e 230/1998.
Lo stesso vale per il c.d. Servizio Civile Universale. Vi è talvolta confusione tra obiezione di coscienza e servizio civile. Il vigente sistema del "Servizio Civile Universale" è stato istituito col decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e successive disposizioni integrative del decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43 come modifica del sistema del "servizio civile nazionale" (legge 6 marzo 2001, n. 64, decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77). Citando dal sito delle politiche giovanili: "Il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia". Il Servizio Civile Universale è, ovviamente, un "servizio civile", ma non è "obiezione di coscienza"; e quindi non è applicabile alcuna delle limitazioni all'uso delle armi ancora prevista per gli obiettori. Quindi: neanche questo c'entra nulla con le leggi 772/1972 e 230/1998, e l'aver prestato Servizio Civile Universale non determina alcuna limitazione all'uso delle armi.
La possibilità di sparare a fuoco non è una novità del 2023. L'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) riconosceva agli obiettori di coscienza la possibilità di iscriversi ai TSN già nel 2005, con la Circolare della Commissione Gestione Sezioni del 21 novembre 2005. Ciò però, viste le leggi vigenti al tempo, solo per attività limitatate alle armi ad aria o gas compressi (ed a tutte, non solo a quelle inferiori a 7,5 joule a ridotta capacità offensiva) nonché alle repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 anche a più colpi (non solo monocolpo). La circolare stessa notava anche, però, come il caso dell'avancarica fosse in realtà praticamente impossibile da attuare, a meno di trovare una Sezione del TSN che detenesse polvere nera destinata alla cessione ai Soci. E nessuna Sezione era (ed è) incoraggiata a detenerne, sia per gli oneri legati alla conservazione in sicurezza e buone condizioni sia perché il quantitativo di materiale esplodente detenuto nell'Armeria di una Sezione ha dei limiti di legge, limiti nei quali viene computato a cumulo anche il materiale contenuto nelle cartucce.
L'ordinamento nazionale più recente (al febbraio 2025) si basa sul Decreto del Ministero dell'Interno del 24 febbraio 2023, e successiva circolare esplicativa 557/PAS/U/011170/12982.D(1) del 25 settembre. Chi abbia lo status di obiettore di coscienza può, senza necessariamente rinunciare a tale status, chiedere il Porto d'Armi per Tiro a Volo, e conseguentemente acquistare detenere ed utilizzare armi da fuoco purché catalogate come "sportive". Più specificamente: sono consentite le armi “non dotate di significativa capacità offensiva” in cui il Ministero include “(esclusivamente quando utilizzate nell’ambito della pratica sportiva di tiro cui sono destinate), le armi classificate per uso sportivo, ai sensi dell’art. 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85”.
Va notato che mentre il Decreto include esplicitamente tra le armi "prive di attitudine a recare offesa alla persona" quelle ad aria o gas compressi sotto ai 7,5 Joule, nulla esplicita per le repliche di armi monocolpo ad avancarica (che sono anch'esse di libera vendita), né fornisce alcun chiarimento sulla polvere per queste armi. A questo proposito è vero che lo stesso Ministero considera "privi di attitudine a recare offesa alla persona... [quei materiali esplodenti] inequivocabilmente ed esclusivamente destinati all’uso a fini civili", ma poi prosegue elencando solo "quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati all’offesa". A questo riguardo la situazione non è ancora chiara.
L'attività venatoria, infine, è totalmente esclusa. Non è possibile mantenere lo status di obiettori e richiedere un Porto d'Armi da caccia. Né è possibile acquistare armi destinate alla caccia. L'unica strada percorribile, in questo caso, consiste nel rinunciare allo status di obiettori.
In definitiva se avete lo status di obiettori di coscienza potete mantenerlo, chiedere l'iscrizione al TSN, ed eventualmente la frequentazione del corso per il Diploma di Idoneità al Maneggio delle Armi necessario per la successiva richiesta di un Porto d'Armi Tiro a Volo. Tuttavia in questo caso fate presente lo status al nostro personale di Segreteria, perché altrimenti il modulo standard di iscrizione conterrà una frase del tipo "Dichiara di non essere obiettore di coscienza", e quindi firmare per distrazione il modulo configurerebbe una falsa dichiarazione.