8.5 Perché un limite a 7,5 joule?

Tutti i nostri Soci sanno che vi è un limite di legge a 7,5 joule per le armi ad aria compressa di libera vendita. Tuttavia, che cosa significhi questo limite, al di là degli obblighi di legge, può non essere chiaro.

Il limite dei 7,5 Joule assicura che l'arma non sia abbastanza potente da poter procurare lesioni? o forse che non sia potenzialmente mortale? O che si possa tranquillamente mettere in mano ai bambini?

La risposta è netta: no a tutte e tre le domande.

In primo luogo, formulare le domande a questo modo ("arma abbastanza potente da") è errato. Quando si parla di "armi sotto ai 7,5 joule" si intende in realtà dire che l'energia cinetica del proiettile alla volata - quindi appena uscita dall'arma - è minore di 7,5 joule. Quindi l'errore è doppio. Primo, il "7,5 joule" non caratterizza l'arma, ma il risultato (sul proiettile) dello sparo, e quindi dire "un'arma da 7,5 joule" è quantomeno fuorviante. Secondo, il joule è una unità di misura dell'energia, che è una grandezza fisica ben distinta dalla potenza. Non si può dire "un'arma di potenza 7,5 joule", sarebbe un po' come misurare un'area in km/h.

L'energia cinetica che stiamo considerando è facile da misurare: basta avere una bilancia ed un cronografo, due strumenti che si trovano normalmente in qualsiasi Tiro a Segno. Con la bilancia si misura la massa, col cronografo posizionato subito dopo la canna si misura la velocità del proiettile. Se si ha l'accortezza di esprimere la massa in kg e la velocità in m/s, a questo punto basta moltiplicare la massa per il quadrato della velocità, e poi dividere per 2, e si ottiene l'energia cinetica in Joule. Le formule che si trovano in genere contemplano altri fattori numerici, a volte anche complicati, ma è perché in balistica si usano quasi sempre unità di misura di comodo, diverse da quelle del Sistema Internazionale appena usate. Cosa che in questo caso non ci conviene fare, perché le leggi di riferimento, nella Repubblica Italiana, sono normalmente espresse nel Sistema Internazionale, appunto (ciò andrebbe fatto sempre). 

In secondo luogo, il 7,5 Joule è un limite di comodo legislativo, non un fattore di derivazione sperimentale diretta. Non è affatto accaduto che i ricercatori abbiano stabilito che, sperimentalmente, sotto ai 7,5 Joule la pelle umana non si buchi, e sopra sì, tanto per fare un esempio.

Del resto se si fosse voluto fare riferimento alla potenziale lesività di un'arma l'energia cinetica non sarebbe stata la grandezza fisica migliore da usare: sarebbe stato molto meglio usare, semmai, la densità superficiale di energia, intesa come energia del proiettile (sempre misurata alla volata, per standardizzare, e anche per considerare il caso peggiore possibile) fratto la sezione d'urto, ottenendo quindi come unità di misura nel Sistema Internazionale J/m2 (o, sacrificando la standardizzazione alla praticità, J/mm2). Questo è evidente: basti pensare al diverso effetto lesivo, per l'impatto di due proiettili con identica energia di 7,5 Joule sul tessuto umano, per una sferetta di 6 mm rispetto ad una sferetta della dimensione di un piombino da caccia. La lesione sarà completamente diversa.

La necessità di definire legislativamente un limite di lesività per le armi in commercio va fatta risalire, in Italia, alla legge 526 del 1999 " Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 - Supplemento Ordinario n. 15. In essa, l'Art. 11 ("Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacita' offensiva") trasformava le parole "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" dell'articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, in: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule". E al comma successivo: "Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule". 

Il "livello di armonizzazione" citato nella legge sarebbe comunque rimasto applicato solo parzialmente, visto che a tutt'oggi diversi Paesi europei adottano limiti diversi di energia. 

Ad ogni modo quella che era a tutti gli effetti una richiesta CEE fu infine presa in considerazione nel DM 9 Agosto 2001 n.362. In questo DM il riferimento alla richiesta del 1999 era esplicito: "... Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule...". E più oltre: "Rilevata la necessità di definire con apposito regolamento ed in conformità ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule...". 

Con queste premesse era finalmente possibile definire concretamente l'oggetto della legge, il che veniva fatto al Titolo 1 in due punti fondamentali:

1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.

I punti seguenti del DM 362 dichiaravano quindi tutto quello che c'era da sapere per chi volesse acquistare, cedere, detenere, portare, e trasportare questo tipo di armi. 

Eppure... nonostante i vari e doverosi richiami iniziali alla legislazione esistente, cioè i vari "Visto il regio decreto 18 giugno 1931..." e "Vista le legge..." e "Vista la direttiva...", da nessuna parte nel testo di legge si trova un indizio sul valore numerico di 7,5 Joule. 

In effetti il motivo per cui in Italia si è adottato il limite di 7,5 Joule è che è stata implicitamente accolta la letteratura scientifica tedesca sull'argomento. Su precisa domanda del governo tedesco, il "Physikalisch-Technische Bundesanstalt" aveva stabilito che 10 Joule fossero da considerarsi come un limite "sicuro".

Purtroppo il che cosa si intendesse per "sicuro" era stabilito in un ambito molto limitato: per proiettili di un certo tipo, e in riferimento alla possibilità di penetrazione, da parte del proiettile, della calotta cranica umana. Insomma, secondo questi studi un proiettile con un'energia di 10 Joule mediamente non sarebbe entrato nel cervello.

Il passaggio da 10 Joule a 7,5 Joule fu poi arbitrario: si prese semplicemente un "margine di sicurezza" del 25%, arrivando quindi a (10 - 75*10/100)=7,5 che fu il valore finale adottato. (C'è da dire che il 25% è l'ordine di grandezza della dispersione delle misure in molti studi biologici; quindi è possibile che questo margine di sicurezza fosse dettato dalla variabilità sperimentale osservata nelle misure dei vari studi).

Anche lasciando perdere il fatto che già nel 2001 (cioè alla comparsa della legge 362) questi studi tedeschi avevano almeno una trentina d'anni, e oggi ne hanno circa il doppio, e quindi sono ormai da considerarsi totalmente superati, rimane il fatto che 7,5 joule, anche considerandolo solo un ordine di grandezza, ha un senso solo per un caso ben specifico di lesioni: la perforazione della calotta cranica. Che comunque è certamente ben diversa in un bambino rispetto ad un adulto, in un maschio di vent'anni o in una donna di ottanta. E anche la variabilità delle misure è diversa a seconda del campione.

Come sempre quando la necessità di una regolamentazione legislativa si scontra con la fisica dando origine a norme di "fisica tecnica", dai contabilizzatori di calore odierni fino al limiti di sicurezza per l'esposizione alle radiazioni, il dato fisico è preso solo come punto di partenza, e trasformato anche pesantemente in base alle esigenze legislative (e quindi anche economiche, e sociali). Per tutto questo il limite di 7,5 Joule è da considerarsi una sorta di compromesso legislativo, e non come un limite scientifico esatto.

Comunque sia, questo è il limite attualmente in vigore in Italia, e quindi il limite con il quale ci si deve confrontare.

Il fatto però che "7,5 Joule" non abbia un significato scientifico assoluto, e sia basato su una letteratura scientifica limitata e ridotta, comporta perlomeno due conseguenze.

La prima conseguenza è che ogni paese europeo ha fatto a modo suo. Considerazioni di opportunità diverse hanno portato a limiti energetici diversi.

La seconda è che con 7,5 joule ci si può far male eccome. Non importa che l'arma sia di libera vendita, usata scorrettamente è pericolosa lo stesso. In effetti sono stati riportati casi di lesioni anche mortali.

Diamo dunque risposta esplicita alle tre domande iniziali:

  • Il limite dei 7,5 Joule assicura che l'arma non sia abbastanza potente da poter procurare lesioni?

Niente affatto. A parte il fatto che non si può parlare di "potenza", le lesioni possono esserci eccome. Non solo agli occhi, anche in altre parti del corpo.

  • Il limite dei 7,5 Joule assicura che l'arma non sia potenzialmente mortale?

Niente affatto. Sono stati riportati in letteratura casi di morte. Il proiettile può penetrare nell'occhio ed arrivare al cervello, può penetrare negli spazi intercostali ed arrivare agli organi interni, e comunque il limite di 7,5 joule è una stima che parte da dati sperimentali sulla penetrabilità della calotta cranica in soggetti adulti, le cui proprietà sono diverse da quelle, ad esempio, di bambini. 

  • Il limite dei 7,5 Joule assicura che l'arma si possa tranquillamente mettere in mano ai bambini?

Niente affatto. Non si tratta di giocattoli. E' pur vero che presso i TSN anche i bambini, a partire dai 10 anni, possono fare attività sportiva con l'aria compressa; ma possono farlo solo sotto la presenza costante di un adulto, istruttore qualificato, che bada alla sicurezza. In assenza dell'istruttore non possono neanche tenere l'arma in mano.